Non sempre è possibile dotare di ascensore un condominio che ne è sprovvisto: oltre ai problemi relativi allo spazio necessario, in molti casi risolvibili con l’installazione esterna, bisogna ottenere in assemblea la maggioranza e valutare i vari preventivi stabilendo infine le modalità di pagamento, considerando anche successive eventuali adesioni.
Come funzionano innanzitutto i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore? Questi sono solitamente stabiliti dal regolamento contrattuale condominiale che sancisce la proporzionalità dei pagamenti: in generale le spese ordinaria devono essere ripartite una metà sulla base delle quote millesimali di proprietà di che ne fa uso, l’altra metà invece in misura proporzionale all’altezza dal suolo per ciascun piano il ché equivale a dire che chi usa l’ascensore per un maggior numero di piani paga in maniera maggiore.
Per quanto riguarda le condizioni necessarie per consentire l’installazione, queste sono evidenziate negli articoli 1120 e 1121 del codice civile. Non devono essere compromesse la stabilità e la sicurezza del fabbricato né alterato il suo decoro architettonico. Inoltre, l’intervento non deve rendere inutilizzabili le parti comuni dell’edificio, anche per un solo condomino. L’installazione può essere approvata con il parere favorevole di almeno la metà dei condomini che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi di proprietà. Tuttavia, se nell’edificio è presente una persona disabile, la legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche può ridurre il quorum assembleare richiesto
Se non si intende utilizzare l’ascensore domestico già installato nell’edificio, è possibile rifiutarsi di pagarlo rendendo pubblica la decisione in assemblea e mettendola a verbale. Tuttavia, se un condomino inizialmente contrario cambia successivamente idea e decide di voler usufruire dell’ascensore, può richiedere tale permesso iniziando a pagare le spese di manutenzione e installazione, che verranno rivalutate opportunamente.
Per installare un ascensore adatto anche ai disabili, non è necessaria la presenza effettiva di una persona diversamente abile, poiché per legge deve essere garantito a tutti l’accesso all’edificio, anche se solo occasionalmente. Inoltre, non si può opporre all’installazione sulla base del fatto che si è sottratto l’uso di un bene comune come la tromba delle scale o una parte della larghezza dei gradini per far posto all’ascensore. Tuttavia, è possibile richiedere di non partecipare alle spese, poiché l’ascensore domestico è di proprietà comune a tutti i condomini solo se è stato originariamente installato nell’edificio. In caso contrario, sarà di uso esclusivo di coloro che lo hanno installato.

