
Ascensori condominiali: spese e decisioni, a chi toccano?
Non sempre è possibile dotare di ascensore un condominio che ne è sprovvisto: oltre ai problemi relativi allo spazio necessario, in molti casi risolvibili con l’installazione esterna, bisogna ottenere in assemblea la maggioranza e valutare i vari preventivi stabilendo infine le modalità di pagamento, considerando anche successive eventuali adesioni.
Come funzionano in anzitutto i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore? Questi sono solitamente stabiliti dal regolamento contrattuale condominiale che sancisce la proporzionalità dei pagamenti: in generale le spese ordinaria devono essere ripartite una metà sulla base delle quote millesimali di proprietà di che ne fa uso, l’altra metà invece in misura proporzionale all’altezza dal suolo per ciascun piano il ché equivale a dire che chi usa l’ascensore per un maggior numero di piani paga in maniera maggiore.
Per quel che concerne poi le condizioni che devono essere presenti per consentire l’installazione questi sono evidenziati nell’articolo 1120 e 1121del codice civile per i quali non va creati pregiudizio alla stabilità e alla r del fabbricato né alterato il decoro architettonico; l’intervento non deve inoltre rendere inservibile le parti comuni dell’edificio, anche ad un solo condomino.
L’installazione è possibile il parere favorevole da parte di almeno metà dei condomini che abbiano almeno 2/3 dei millesimi di proprietà, se tuttavia è presente nell’edificio un disabile grazie alla legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche il quorum assembleare richiesto potrà essere minore.
Qualora non si ha intenzione di utilizzare l’ascensore domestico già installato in precedenza nell’edificio si può rifiutare di pagarlo rendendo pubblica la decisione in assemblea e messa a verbale, se poi un condomino inizialmente contrario cambi successivamente idea e decida di voler anch’esso usufruire dell’ascensore può richiedere tale permesso iniziando a pagare le spese di manutenzione e installazione che verranno rivalutate opportunamente.
Per poter installare un ascensore adatto anche ai disabili non è necessaria la presenza effettiva di un diversamente abile in quanto per legge deve essere possibile a tutti l’accesso all’edificio seppur occasionalmente.
Infine non ci si può opporre all’installazione sulla base del fatto che è stato sottratto l’uso di un bene comune come la tromba delle scale o una parte della larghezza dei gradini tagliati per far posto all’ascensore ma si può appunto richiedere di non partecipare alle spese un quanto l’ascensore domestico è di proprietà comune a tutti i condomini solo se installato già originariamente nell’edificio, in caso contrario sarà di uso esclusivo di quanti lo hanno installato.
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