
Ascensori domestici: normative e regolamentazioni
Abbiamo visto le tre diverse tipologie di ascensori che si possono installare all’interno di un edificio per comodità o necessità: una lunga rampa di scale, un garage di difficile accesso ed altri elementi possono costituire barriere architettoniche, non solo per anziani e disabili, ma anche per chi si trovi anche se momentaneamente in una situazione di difficoltà motoria, ma cosa dirà la legge a riguardo le possibilità di installazione di un ascensore… quando è obbligo averne uno, che caratteristiche deve avere e quando si può richiederlo?
La legge n. 13 del 1989 incentiva la realizzazione all’interno delle abitazioni di opportuni impianti come ascensori, tali impianti di risalita vengono classificati in 5 categorie, la categoria A è quella adibita al trasporto di persone, la B per il trasporto di oggetti accompagnati da persone, la C e D sono per i montacarichi – la C accessibili, la D vietati alle persone – ed infine la E è per ascensori a cabine multiple in moto continuo.
L’installazione in un edificio in fase di costruzione prevede una serie di normative tecniche e di protezioni ignifughe che è necessario seguire per ottenere l’idoneità all’utilizzo; la norma relativa agli ascensori definisce una vasta gamma di disposizioni di sicurezza indispensabili, eccone alcune:
– nel vano di corsa non devono esserci condutture e tubazioni estranee all’impianto;
– se il vano di corsa è comune a più di un impianto la fossa di ciascuno deve essere separata con materiali ignifughi di protezione di altezza oltre i 2 metri;
– se è presente la sala macchine questa deve essere abbastanza grande da permettere la manutenzione e eventuali ispezioni ed avere un interruttore generale a mano;
– qualora il vano di corsa sia chiusa da pareti in maniera totale dovrà essere completo di un impianto d’illuminazione a norma;
– ogni ascensore deve essere realizzato secondo la direttiva 95/16/CE e la sua conformità è garantita dalla presenza in ogni cabina del marchio CE;
– gli impianti che hanno la corsa al di sopra del pian terreno maggiore di 20 m e messi in edifici che superano i 24 m d’altezza devono avere una protezione antincendio secondo i regolamenti del comando dei vigili del fuoco;
– il vano corsa deve essere isolato con pareti cieche antifuoco dagli ambienti dell’edificio e dal locale macchinario fatte in modo che resistano per un paio d’ore;
– il vano corso deve presentare nella parte alta un’apertura diretta all’aria esterna, grande circa 5% rispetto l’intero vano:
– la porta d’accesso deve essere anch’essa resistente al fuoco ed essere formata da una doppia porta metallica.
Il proprietario o l’amministratore di condominio deve conoscere le normative vigenti relative alla sicurezza degli ascensori, sull’adeguamento dei vecchi impianti e sulle verifiche periodiche necessarie essendo lui per legge il responsabile alla sicurezza; per la ripartizione delle spese necessarie esistono precisi criteri che vedremo nel prossimo articolo!
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