Ascensori domestici: normative e regolamentazioni

Abbiamo visto le tre diverse tipologie di ascensori che si possono installare all’interno di un edificio per comodità o necessità: una lunga rampa di scale, un garage di difficile accesso ed altri elementi possono costituire barriere architettoniche, non solo per anziani e disabili, ma anche per chi si trovi momentaneamente in una situazione di difficoltà motoria. Ma cosa dirà la legge riguardo le possibilità di installazione di un ascensore, quando è obbligatorio averne uno, che caratteristiche deve avere e quando si può richiederlo?

La legge n. 13 del 1989 incentiva la realizzazione all’interno delle abitazioni di opportuni impianti come ascensori, tali impianti di risalita vengono classificati in 5 categorie, la categoria A è quella adibita al trasporto di persone, la B per il trasporto di oggetti accompagnati da persone, la C e D sono per i montacarichi – la C accessibili, la D vietati alle persone – ed infine la E è per ascensori a cabine multiple in moto continuo.

ascensori norme

L’installazione in un edificio in fase di costruzione prevede una serie di normative tecniche e di protezioni ignifughe che è necessario seguire per ottenere l’idoneità all’utilizzo; la norma relativa agli ascensori definisce una vasta gamma di disposizioni di sicurezza indispensabili, eccone alcune:

– nel vano di corsa non devono esserci condutture e tubazioni estranee all’impianto;

– se il vano di corsa è comune a più di un impianto, la fossa di ciascuno deve essere separata con materiali ignifughi di protezione con un’ altezza superiore a 2 metri;

– se è presente la sala macchine, questa deve essere abbastanza grande da permettere la manutenzione e le eventuali ispezioni,  e deve avere un interruttore generale a mano;

– qualora il vano di corsa sia chiuso completamente da pareti, dovrà essere dotato di un impianto d’illuminazione conforme alle normative;

– ogni ascensore deve essere realizzato secondo la direttiva 95/16/CE, e la sua conformità è garantita dalla presenza in ogni cabina del marchio CE;

– gli impianti che hanno la corsa al di sopra del pian terreno maggiore di 20 m e messi in edifici che superano i 24 m d’altezza, devono avere una protezione antincendio secondo i regolamenti del comando dei vigili del fuoco;

– il vano  corsa deve essere isolato dagli ambienti dell’edificio e dalla sala macchine con pareti antifuoco, progettate per resistere almeno due ore;

– il vano di corsa deve avere un’apertura diretta all’aria esterna nella parte superiore, corrispondente al circa 5% dell’intero vano;

– la porta d’accesso deve essere resistente al fuoco e costituita da una doppia porta metallica.

Il proprietario o l’amministratore di condominio deve conoscere le normative vigenti relative alla sicurezza degli ascensori, sull’adeguamento dei vecchi impianti e sulle verifiche periodiche necessarie essendo lui per legge il responsabile alla sicurezza; per la ripartizione delle spese necessarie esistono precisi criteri che vedremo nel prossimo articolo!

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